Il presente sito è stato realizzato in conformità agli artt. 17 e ss. del Codice Deontologico Forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 Aprile 1997 con le modifiche introdotte il 16 Ottobre 1999, il 26 Ottobre 2002 ed il 27 Gennaio 2006. Ulteriori modifiche sono state adottate il 14 Dicembre 2006, in attuazione della legge 4 Agosto 2006, n.248.

 

Codice Deontologico Forense: le nuove modifiche introdotte.

Consiglio Nazionale Forense, delibera 12.06.2008 n.15, nonché nel rispetto del D.Lgs. 70/2003 emanato in attuazione della Dir. 2000/31/CE in materia di servizi della società dell'informazione.

L’autore è avvocato, iscritto al relativo Ordine Professionale di Palermo, del quale questo sito deve intendersi proprio. Lo stesso si impegna a fornire prestazioni e servizi nel pieno rispetto delle norme deontologiche e in conformità alle tariffe forensi così come previste dal D.M. n°127/2004 (G.U. n°115 del 18 maggio 2004) in vigore dal 2 giugno 2004.

Il presente sito non costituisce in alcun modo pubblicità espressa od occulta dello studio legale, vietata dagli artt. 17 e 18 del Codice Deontologico Forense, ma carattere meramente informativo e divulgativo delle attività dello studio legale, nel rispetto della delibera del C.N.F. del 17/07/99.

 

ART. 7. - Dovere di fedeltà

È dovere dell’avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale.

 

I. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che compia consapevolmente atti contrari all’interesse del proprio assistito.

 

II. L’avvocato deve esercitare la sua attività anche nel rispetto dei doveri che la sua funzione gli impone verso la collettività per la salvaguardia dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato e di ogni altro potere.

 

ART. 17. - Informazioni sull’attività professionale.

L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale.

Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività.

Quanto al contenuto, l’informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale.

L’avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano.

Quanto alla forma e alle modalità, l’informazione deve rispettare la dignità e

il decoro della professione.

In ogni caso, l’informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.

 

I. Sono consentite, a fini non lucrativi, l’organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati, previa approvazione del Consiglio dell’ordine del luogo di svolgimento dell’evento.

 

II. E’ vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie

prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

 

III. E’ altresì vietato all’avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico affare.

 

IV. E’ consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.

 

ART. 17 bis - Mezzi di informazione consentiti

L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale utilizzando esclusivamente i seguenti mezzi:

 

1) la carta da lettera, i biglietti da visita e le brochures informative, previa, per queste ultime, approvazione del Consiglio dell’ordine dove lo studio ha la sede principale.

 

In essi devono essere indicati:

• la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l’esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria;

• il Consiglio dell’ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio;

• la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l’indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato.

 

Possono essere indicati soltanto:

• i titoli accademici;

• i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;

• l’abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;

• il titolo professionale che consente all’avvocato straniero l’esercizio in Italia, o che consenta all’avvocato italiano l’esercizio all’estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie;

• i settori di esercizio dell’attività professionale (civile, penale, amministrativo, tributario) e, nell’ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente, con il limite di non più di tre materie;

• le lingue conosciute;

• il logo dello studio;

• gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;

• l’eventuale certificazione di qualità dello studio (l’avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell’Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l’indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato).

 

2) le targhe, di dimensioni ragionevoli, poste all’ingresso dell’immobile ove è ubicato lo studio dell’avvocato e presso la porta di accesso allo studio, con

la sola indicazione della presenza dello studio legale, dei professionisti che lo compongono e della sua collocazione all’interno dello stabile;

 

3) gli annuari professionali, le rubriche telefoniche, le riviste e le pubblicazioni

in materie giuridiche;

 

4) i siti web con domini propri e direttamente riconducibili all’avvocato, allo studio legale associato, alla società di avvocati sui quali gli stessi operano una completa gestione dei contenuti e previa comunicazione al Consiglio dell’ordine di appartenenza. Nel sito deve essere riportata l’indicazione del responsabile nonché i dati previsti dall’art. 17 e dal punto 1) dell’art. 17 bis.

Il sito non può contenere riferimenti commerciali e pubblicitari mediante l’indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.

Possono essere indicati i dati consentiti per i mezzi previsti al precedente paragrafo 1).

 

ART. 18. - Rapporti con la stampa.

Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l’avvocato deve

ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza.

 

I. Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell’esclusivo interesse dello stesso, può fornire agli organi di informazione e di stampa notizie che non siano coperte dal segreto di indagine.

 

II. In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli altri mezzi di diffusione, è fatto divieto all’avvocato di enfatizzare la propria capacità professionale, di spendere il nome dei propri clienti, di sollecitare articoli di stampa o interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi di diffusione; è fatto divieto altresì di convocare conferenze stampa fatte salve le esigenze di difesa del cliente.

 

III. E’ consentito all’avvocato, previo parere favorevole del Consiglio dell’ordine di appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con l’indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche.

 

ART. 19. - Divieto di accaparramento di clientela.

È vietata l’offerta di prestazioni professionali a terzi e in genere ogni attività diretta all’acquisizione di rapporti di clientela, a mezzo di agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti.

 

I. L’avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la presentazione di un cliente.

 

II. Costituisce infrazione disciplinare l’offerta di omaggi o di prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.